Gli Organi
Con la riforma regionale, la struttura dei consorzi è stata ulteriormente semplificata e si base su due soli organi principali, l’Assemblea ed il Presidente, a cui si aggiungono il vicepresidente e l’ufficio di presidenza in funzione di supporto e il Revisore dei Conti quale organo di controllo.
Organi (L.R. 79/2012, art. 13)
1. Gli organi del consorzio di bonifica sono:
a) l’assemblea consortile;
b) il presidente del consorzio;
c) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni.
Assemblea consortile (L.R. 79/2012, art. 14)
1. L’assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, (42) comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’assemblea è composta:
a) da quindici (3) membri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
c) abrogata; (43)
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
…(Omissis)…
Funzioni dell’assemblea consortile (L.R. 79/2012, art. 15)
1. L’assemblea consortile provvede:
a) all’approvazione dello statuto del consorzio;
b) all’adozione del piano di classifica;
c) all’adozione e all’approvazione della proposta del piano delle attività di bonifica;
d) (93) all’approvazione dei bilanci dell’ente;
e) all’approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell’ente;
f) alla vigilanza sull’attività del presidente del consorzio.
Presidente del Consorzio (L.R. 79/2012, art. 17)
1.L’assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del consorzio e il vicepresidente.
2.Il presidente del consorzio è l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza legale.
3.Il presidente del consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell’ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all’assemblea.
4.In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.
5.Il presidente del consorzio può essere eletto solo per due mandati.
6.Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:il presidente del consorzio percepisce un’indennità annua non superiore all’indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti; gli ulteriori membri dell’ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell’ufficio di presidenza.
Funzioni del presidente del consorzio (L.R. 79/2012, art. 17 bis)
1. Il presidente del consorzio:
a) presiede e convoca l’assemblea consortile;
b) detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all’articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26, comma 1;
c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
d) valuta il direttore generale ai sensi dell’articolo 21, comma 6 bis;
e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’assemblea;
f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.
2. Il presidente relaziona semestralmente all’assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall’assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contradditorio:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.
Revisore dei Conti (L.R. 79/2012, art. 18)
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 7 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.
Funzione del revisore dei conti (L.R. 79/2012, art. 19)
1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il presidente del consorzio, su richiesta dello stesso.
2. Il revisore controlla inoltre l’intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dal consorzio.
3. È obbligatorio acquisire il parere del revisore sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.
4. Il revisore trasmette al presidente del consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.