Il Contributo di bonifica

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FAQ – Risposte alle domande più frequenti

Cos’è il Consorzio?
Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è una persona giuridica pubblica ai sensi dell’art.59 del R.D. n.215/1933 e dell’art.862 c.c., qualificata come Ente Pubblico Economico ai sensi dell’art.7 della L.R. n.79/2012.
Ai Consorzi sono state attribuite funzioni di realizzazione d’opere e lavori finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali, con fondi pubblici, nonché la manutenzione e l’esercizio delle opere presenti sul territorio con fondi da imposizione di contributi di bonifica.
Quindi, i Consorzi di Bonifica per l’adempimento dei loro fini istituzionali, (manutenzione ed esercizio degli impianti e delle opere), nonché per la copertura delle spese di funzionamento del Consorzio, hanno il potere d’imporre i contributi di bonifica sugli immobili (terreni e fabbricati) che ricadono all’interno del Perimetro di Contribuenza, del Comprensorio di Bonifica assegnato dalla Regione Toscana, compresi gli immobili di pertinenza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (artt.10, 17, 21 e 59 del R.D. n.215/1933 e art.860 c.c., e artt.24, 28 e 29 della L.R.T. n.79/2012).

Quali attività, finalità e benefici traggo dal Consorzio?
Il Consorzio è un Ente Pubblico Economico, che opera nella difesa idraulica, nella difesa del suolo, nella gestione e manutenzione delle opere pubbliche e private di bonifica, (n.34 impianti idrovori, su circa 10.000 km di canali di bonifica e corsi d’acqua naturali), presenti nel comprensorio del C1TN. Il contributo è imposto su tutti i beni immobili situati all’interno del perimetro di contribuenza (approvato unitamente al Piano di Classifica) in quanto ricevono i benefici dall’attività dell’Ente. I criteri ed i benefici sono stabiliti dal Piano di Classifica, quelli principali ricevuti dalle proprietà consistono:
 nel beneficio idrogeologico: per tutti gli interventi eseguiti per il mantenimento idraulico;
 nel beneficio idraulico: dall’esecuzione delle opere, dalla loro gestione e manutenzione, finalizzate alla preservazione del territorio;
 nel beneficio ambientale: delle opere finalizzate alla fruibilità del territorio;
 nel beneficio economico: conservazione e/o incremento del valore immobiliare dall’attività di bonifica.

Il contributo si può frazionare in base ai mesi di proprietà?
NO.
Il contributo di bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà. Il contributo di bonifica non è divisibile in dodicesimi, perché “sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica coloro che al momento dell’emissione dei ruoli dell’annualità di riferimento sono proprietari dell’immobile soggetto ad imposizione.
Non sussiste, peraltro, come dimostrato, la possibilità di suddividere il contributo di bonifica nel periodo di contribuzione (annuale) in ragione del tempo (giorni e mesi) in cui l’immobile è stato posseduto da un proprietario piuttosto che da un altro. Rimane comunque il diritto, per chi ha pagato il contributo pur non essendo più proprietario, di richiedere il rimborso all’attuale titolare del diritto secondo le regole civilistiche di cui al cit.art.2041 C.C.
(I contributi di bonifica/idraulici vengono calcolati sulla base delle rendite, delle proprietà e dei proprietari risultanti alla data del 1° gennaio di ogni anno presso l’Agenzia del Territorio).

Se ho venduto, cosa devo fare?
Se la vendita e/o successione è avvenuta nel corso dell’anno di riferimento non occorre fare niente, la voltura verrà effettuata in automatico con i dati acquisiti presso il Catasto dello Stato, se invece il rogito notarile e/o dichiarazione di successione non sono recenti, (qualora la comunicazione non sia correttamente pervenuta attraverso il Catasto), avendo il venditore l’obbligo della comunicazione dell’avvenuta variazione, è necessario inviare una comunicazione, allegando il documento in formato pdf, a: catasto@cbtoscananord.it, entro il 31.12 di ogni anno.
La variazione avrà efficacia per i ruoli dell’anno successivo e non potrà essere retroattiva.

Se ho necessità di accedere agli uffici?
Vai sul ns sito web ed usufruisci del servizio: “# Elimina la fila, prenota con un click!”, così risparmierai tempo e prenoterai il tuo appuntamento con l’URP del Consorzio, dando al contempo agli operatori la possibilità di verificare prima il problema e la sua soluzione.

E se non ho tempo di recarmi al Consorzio, come risolvo?
Vai sul ns sito web e registrati al “Portale del consorziato”, potrai accedere alla tua posizione, scaricate l’estratto di partita con tutti gli immobili e verificare se gli avvisi emessi risultano pagati.

Ho problemi con la Posta, come posso rimediare?
Anche qui sul ns sito web c’è la soluzione, chiedi l’attivazione del servizio “Attiva la bolletta digitale”, comoda, sicura, ecologica; insieme possiamo risparmiare carta e costi. Tale servizio può anche essere richiesto a: catasto@cbtoscananord.it.
Oppure accedi al servizio “Portale del consorziato” dal quale puoi verificare la tua posizione e scaricare il bollettino PagoPA dell’anno corrente per il pagamento.
ATTENZIONE: i bollettini degli anni dal 2023 e pregressi NON sono più utilizzabili

Ho perso o non mi è arrivato l’avviso di pagamento, come posso rimediare?
Richiedi il duplicato dell’avviso a: catasto@cbtoscananord.it e per il futuro attiva il servizio della bolletta digitale.

Il contributo di bonifica è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi?
SI.
Il contributo di Bonifica/idraulico è deducibile dall’imponibile della dichiarazione dei redditi.
Solo nei casi in cui i proprietari locatari di immobili hanno scelto il regime fiscale della cedolare secca, come determinato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, il contributo non è più deducibile.

Quando si prescrive il contributo?
I contributi di bonifica/idraulici si prescrivono in dieci anni, come confermato da una recente sentenza della Cassazione, (n.13139 del 27.04.2022).


notice-info  “Hai scaricato il contributo nella dichiarazione dei redditi”?