Dedurre il contributo di bonifica
I contributi di bonifica, in quanto “contributi ai consorzi obbligatori per legge” espressamente indicati nella lettera a) del comma 1 dell’art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, con la sola esclusione dei contributi imposti su fabbricati abitativi per i quali il proprietario abbia optato per la cedolare secca (come indicato nell’art. 3 del D. LGS. 23/2011, trattandosi come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza del regime sostitutivo – cedolare secca – rispetto a quello ordinario che consente di fruire della suddetta deduzione).
In caso di dubbi ti consigliamo di rivolgerti ad un centro di assistenza fiscale, al tuo commercialista o alla più vicina Agenzia delle Entrate.
Se non hai optato per la cedolare secca, puoi portare in deduzione dal reddito complessivo da denunciare ai fini IRPEF, i contributi di bonifica effettivamente versati nel corso dell’anno precedente alla dichiarazione indicando l’importo del contributo versato nel:
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Se non sei in possesso della ricevuta di pagamento, puoi chiederla agli Uffici del Consorzio di Bonifica.